Art. 20.
(Sistemi informativi e attività di ricerca).

      1. In sede di attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, previsti dal testo unico di

 

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cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sistema informativo della montagna (SIM) assume carattere di priorità.
      2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate le amministrazioni dello Stato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono collegamenti informatici dei servizi di interesse delle aree montane, con i comuni montani e con le comunità montane, prevedendo specifiche forme di collaborazione e di coordinamento.